SOLO GESTIONE SEPARATA PER L’AMMINISTRATORE DI SRL

SOLO GESTIONE SEPARATA PER L’AMMINISTRATORE DI SRL

Il socio amministratore di s.r.l. non è tenuto alla doppia iscrizione contributiva ma solo alla gestione separata

La Corte di Cassazione è tornata più volte nelle ultime settimane ad esprimersi sull’obbligo di doppia iscrizione contributiva a carico del socio amministratore di s.r.l., prevedendo a chiare lettere che quest’ultimo sia tenuto all’iscrizione alla sola gestione separata.

Ciò è stato stabilito, da ultimo, con l’ordinanza n. 1759 del 27 gennaio scorso.

Il caso riguarda il presidente del consiglio di amministrazione e socio di una s.r.l. a cui era stata notificata una cartella di pagamento relativa al mancato versamento dei contributi asseritamente dovuti all’INPS, gestione commercio, per l’attività svolta nell’ambito della società, con riferimento alla quale, tuttavia, lo stesso era già iscritto alla gestione separata. A fondamento dell’accertamento emesso dall’Istituto Previdenziale vi era stata la considerazione del fatto che l’espletamento dell’attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale era di per sé idonea e sufficiente a rendere effettivo l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.

A seguito di ricorso presentato dal contribuente soggetto ad accertamento, il Tribunale accoglieva la domanda, sentenza poi confermata anche in secondo grado dalla Corte d’appello, la quale affermava che, ai fini dell’eventuale doppia iscrizione, l’attività doveva essere diversa e distinta da quella di amministratore.

L’INPS ricorreva allora per Cassazione e la Sezione Lavoro della S.C., con l’ordinanza in esame, ha nuovamente respinto il ricorso.

Già nel lontano 2010, del resto, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 3240/2010, avevano ritenuto che, nel caso di contemporaneo svolgimento di attività operativa e di amministratore, sussisteva l’obbligo di iscrizione in un’unica gestione, ovvero quella prevalente (la cui identificazione era onere dell’INPS).

Tuttavia, con l’art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, il legislatore escluse la regola dell’unicità dell’iscrizione: a seguito di questo intervento, in caso di esercizio di un’attività per la quale era richiesta l’iscrizione alla gestione commercianti, artigiani e coltivatori diretti, e, contemporaneamente, di un’attività per la quale è prevista  l’iscrizione alla gestione separata, valeva il principio della doppia iscrizione.

Sull’argomento, con un nuovo intervento, le Sezioni Unite (sentenza n. 17076/2011), avevano sostanzialmente stabilito che in caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, L 335/95, non operava l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente.

Ad oggi, quindi, lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, soggetta a contribuzione nella gestione separata, che si accompagna allo svolgimento di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola richiede una doppia iscrizione, non operando il principio dell’attività prevalente.

Tuttavia, per poter giustificare la doppia iscrizione, l’attività svolta nell’ambito dell’impresa commerciale deve essere diversa da quella svolta in qualità di amministratore.

Con riferimento alla fattispecie in esame il presidente del Consiglio di amministrazione e socio supervisionava il lavoro, rivestiva la qualifica di referente per i clienti ed i fornitori ed aveva assunto un dipendente: attività tutte, queste, qualificate dal giudice di merito come pienamente e fisiologicamente riconducibili alle competenze dell’amministratore.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha, quindi, confermato la sentenza impugnata, riconducendo l’attività svolta a quella di amministratore, per la quale vige il solo obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.

Tale ultimo chiaro indirizzo della nsotra S.C. tende quindi ad escludere l’obbligo della doppia contribuzione in tutti quei casi in cui l’amministratore svolga attività connesse al proprio ruolo nell’impresa e segnerà la strada per una sensibile fioritura di ricorsi nei confronti delle illegittime pretese dell’INPS, legittimando finanche la richiesta di rifusione da parte del contribuente iscritto alla gestione separata limitatamente alla contribuzione versata negli ultimi cinque anni alla gestione commercianti.

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