
09 Dic RENVIREMENT E MODIFICHE NELL’OPPOSIZIONE A D.I.
Consentita la modifica della domanda in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, purchè non produca violazioni al diritto di difesa o incida sui tempi del processo
Torniamo sull’interessante pronuncia della I Sezione Civile della Corte di Cassazione che avevamo avuto modo di commentare dopo una prima lettura la scorsa primavera. Stiamo parlando dell’ordinanza n. 9668 del 13 aprile scorso che ha stabilito un interessante principio a livello procedurale.
I fatti: un istituto bancario aveva spiccato un decreto ingiuntivo di una certa rilevanza nei confronti del fidejussore del debitore principale, nel frattempo deceduto; a seguito dell’opposizione azionata dalla debitrice, la Banca le aveva quindi richiesto il pagamento non più nella sua sola qualità di fidejussore ma anche di coniuge superstite ed obbligata in solido.
L’opponente aveva pertanto eccepito la presunta illecita mutatio libelli rispetto all’originaria azione monitoria; la S.C., tuttavia, ha respinto l’eccezione svolta, statuendo che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto…purchè la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta im giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l’allungamento dei tempi del processo”.
L’orientamento sopra espresso è particolarmente importante in un giudizio, per così dire “atipico”, quale quello dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel corso del quale vi è un’inversione formale delle parti: il debitore convenuto diventa attore, ribaltando la posizione del creditore opposto.
E’ chiaro che quest’ultimo, a fronte delle doglianze avanzate dal debitore possa (e spesso debba) “aggiustare il tiro”, addirittura, come nel caso in oggetto, introducendo delle difese parzialmente differenti rispetto a quelle contenute nell’originario procedimento monitorio.
Orbene, questi eventuali renvirement sono a tutti gli effetti concessi, purchè non violino, a loro volta, il diritto di difesa del debitore opponente che, ovviamente, non dovrà trovarsi spiazzato o, peggio ancora, senza difesa di fronte alle nuove difese del creditore opposto.
Per quanto concerne, invece, la preoccupazione degli Ermellini circa la ripercussione della modificazione della domanda sui tempi del processo, preferiamo non prendere posizione…
Avv. Gianluca Duchi
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