19 Dic Natale 2021, riforma del processo civile e impugnazioni
Ci siamo quasi.
Il giorno della Vigilia di Natale entrerà in vigore la riforma del processo civile con cui molte delle regole che disciplinano i giudizi in Italia subiranno interessanti modifiche.
I primi importanti cambiamenti riguardano le fasi di impugnazione della sentenza: il processo in appello e il giudizio di Cassazione vengono parzialmente modificati per favorire la funzione di filtro.
il c.d. filtro in appello, con l’introduzione di un’ulteriore ipotesi in cui i giudici potranno dichiarare l’impugnazione manifestamente infondata.
Attualmente il codice fa riferimento alla possibilità di dichiarare l’inammissibilità del giudizio quando non vi siano ragionevoli probabilità di accoglimento (art. 348-bis). Con la riforma, il giudice potrà dichiarare manifestamente infondata l’impugnazione che non ha possibilità di essere accolta.
Novità anche sul fronte della esecutività delle sentenze appellate.
Come noto, dal 1990 l’impugnazione della sentenza in appello, in assenza di gravi e fondati motivi, non sospende l’esecutività della sentenza.
Con l’attuale riforma, invece, l’esecutività della sentenza potrà essere sospesa se il giudice, sulla base di un giudizio prognostico, ritenga che l’impugnazione sia manifestamente fondata e non soltanto se ritiene che dall’esecuzione della sentenza possano derivare gravi e irreparabili pregiudizi.
Tante le novità.
Sono stati riscritti gli artt. 353 e 354 c.p.c., e torna la figura del consigliere istruttore eliminata dalla citata riforma del ’90 dotato di vari poteri, tra cui quello di curare la trattazione del procedimento sull’esecuzione provvisoria.
Innanzi al consigliere istruttore si svolgerà la trattazione del giudizio d’appello. Molti i suoi poteri tra cui quello di procedere al tentativo di conciliazione, ammettere i mezzi di prova, procedere all’assunzione degli stessi e fissare l’udienza davanti al collegio.
Altre novità per l’appello: i termini per le impugnazioni decorreranno dal momento in cui la sentenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica; le indicazioni prescritte a pena di inammissibilità per gli atti introduttivi dell’appello dovranno essere esposte in modo chiaro, sintetico e specifico nell’atto di citazione; la dichiarazione di improcedibilità dell’appello, quando l’appellante non si costituisce in termini o quando non compare, dovrà essere adottata con ordinanza non impugnabile; nel procedimento di correzione delle sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e delle ordinanze non revocabili, si potrà rinunciare alla partecipazione all’udienza con invito del giudice alla parte resistente a depositare note scritte.
Si potrà, inoltre, esperire, entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento, il procedimento di correzione nei casi di contestazione dell’attribuzione o quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato.
Anche il giudizio davanti alla Corte di Cassazione viene modificato dalla riforma, con l’introduzione di alcune novità, tra cui la riforma del c.d. filtro in Cassazione.
In sostanza, viene prevista la soppressione della sezione filtro e l’introduzione di un procedimento dedicato alla definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
Buon Natale!
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