15 Dic Modelli 231/01, nuovo aggiornamento.
Il catalogo dei reati presupposto sempre più ampio.
Entra in vigore oggi, 14 dicembre 2021 il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021) che rappresenta l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
Tale previsione costituisce l’ultimo presidio in un campo sempre più di rilievo sia nella lotta alla criminalità organizzata, sia nella sicurezza dei mercati.
Nel citato provvedimento si prevedono rilevanti modifiche al Codice penale ed al d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti con l’introduzione del nuovo art. 25-octies.1.
In particolare, dal punto di vista del codice penale, si prevede:
a) l’integrazione del delitto di “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento” (art. 493-ter c.p.);
b) l’introduzione ex novo del delitto di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” (art. 493-quater c.p.) che punisce “chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati al fine principale di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento o specificamente adottati a tale scopo”;
c) l’integrazione del reato di “Frode informatica” ex art. 640-ter c.p. con un’aggravante nel caso “la condotta produca un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale”.
Le modifiche attualmente programmate incidono sull’oggetto della tutela: le parole “carte di credito o pagamento ovvero qualsiasi altro documento” sono sostituite da “strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o pagamento”.
Dal punto di vista della compliance (responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001) prevede l’introduzione di un nuovo reato presupposto: l’art. 25-octies.1.
L’ente, pertanto, potrà essere ritenuto responsabile:
a) per la commissione del delitto di “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento” (art. 493-ter c.p.)” e condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) del delitto di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” (art. 493-quater c.p.) e condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 500 quote;
c) per il reato di “Frode informatica” ex art. 640-ter c.p. e condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 500 quote.
Inoltre, all’ente potranno essere applicate anche le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma2 d.lgs. 231/2001.
Le sopramenzionate modifiche meritano particolare attenzione sotto un profilo di compliance al d.lgs. 231/2001.
Da oggi le società già dotate di un modello 231 dovranno valutarne l’aggiornamento prevedendo nuovi strumenti di prevenzione idonei ad impedire la commissione degli illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contati.
Per tutti gli altri è l’occasione di valutare l’opportunità di dotarsi di un modello 231/01 al fine di prevenire il rischio di commissione di illeciti attraverso strumenti di pagamento immateriali come monete elettroniche o valute virtuali.
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