
21 Nov Il nuovo “correttivo Cartabia”: cosa cambia nel processo civile
Nell’intendimento del legislatore un ulteriore “snellimento” del rito
Martedì prossimo, 26 novembre 2024, entreranno in vigore le ulteriori modifiche al rito civile apportate dal cosiddetto “correttivo Cartabia”.
Vediamo quali sono i cambiamenti più sensibili.
Al di là dell’obbligo di indicare nell’atto introduttivo del giudizio l’indirizzo PEC (qualora esistente) del convenuto, le variazioni più impattanti sono altre, soprattutto sul contenuto degli atti.
Sotto quest’ultimo profilo, infatti, viene previsto l’obbligo di indicazione, nell’atto di precetto, del giudice competente per la futura esecuzione; ciò per raccordare quanto già previsto dall’art. 480 c.p.c., che impone l’elezione di domicilio del creditore precettante nel luogo in cui si dovrà svolgere l’espropriazione forzata.
L’atto di pignoramento (sia esso immobiliare che presso terzi) dovrà contenere l’invito, rivolto al debitore esecutato, ad indicare la propria PEC o, in alternativa, ad eleggere un domicilio digitale speciale.
Novità epocale introdotta dal correttivo è quella costituita dalla “messa in soffitta” della nota di iscrizione a ruolo; il codice, infatti, statuisce che la causa d’ora in avanti andrà semplicemente iscritta a ruolo con il deposito dell’atto introduttivo e dei relativi documenti allegati.
Altra novità ben conosciuta dai Professionisti Delegati alle Vendite è costituita dall’obbligo, per l’aggiudicatario dell’immobile esecutato, di depositare, all’atto del versamento del saldo prezzo, la dichiarazione antiriciclaggio ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs 231/07.
Da ultimo, si ricorda che nell’intento del legislatore vi è anche l’introduzione della notifica via PEC da parte dell’Ufficiale Giudiziario; norma, quest’ultima, destinata a rimanere “nel cassetto” per molto tempo ancora, non essendo gli uffici U.N.E.P. dotati delle necessarie specifiche per provvedere ad una tipologia di notificazione che rimarrà, sostanzialmente, ad appannaggio degli avvocati.
In definitiva, dunque, un correttivo che correggerà ben poco e che produrrà, per citare il “grande Bardo”, molto rumore per nulla.
G.D.
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