26 Lug Il decreto ingiuntivo esecutivo ope legis
Quando il decreto ingiuntivo deve essere considerato esecutivo per legge?
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal giudice su istanza di parte (usualmente creditore di somme o beni) che ordina alla controparte di adempiere alla propria obbligazione nel termine di 40 giorni; in alcuni casi il decreto viene dotato di immediata esecutorietà da parte del Giudice, sempre ovviamente su istanza di parte ricorrente (ad esempio in caso di riconoscimento del debito da parte del resistente, o di grave pericolo nel ritardo a causa della grave situazione debitoria del soggetto tenuto al pagamento); in caso di immediata esecutività, il debitore deve adempiere immediatamente, salva sempre la possibilità di proporre opposizione nel termine di legge di 4o giorni.
Esistono, tuttavia, dei casi in cui il decreto è esecutivo per legge, senza bisogno, cioè, che il Giudice valuti la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 642 c.p.c.
In questo articolo andremo ad elencare i più interessanti, sia nell’interesse degli operatori del diritto che, soprattutto, in quello dei potenziali creditori.
- E’ provvisoriamente esecutivo ope legis il decreto ingiuntivo vertente sulle spese dell’esecuzione per consegna o rilascio, così come previsto dall’art. 611 c.p.c. (molto frequente soprattutto nel caso di sfratto per morosità)
- Sempre rimanendo nello stesso ambito, da citare l’art. 664 c.p.c., che prevede l’immediata esecutorietà relativamente ai canoni di locazione dovuti dal conduttore moroso
- Ancora è immediatamente esecutivo il decreto che riguarda il mancato pagamento delle spese condominiali
- Così anche quello relativo a contributi ed accessori dovuti agli enti previdenziali
La differenza tra decreto esecutivo ex lege ed ope judicis non è, come si può notare, di poco momento e testimonia il fatto che in certi particolari frangenti (tra cui quelli sopra richiamati) la legge ha ritenuto di semplificare la procedura, togliendo al Giudice ogni potere valutativo circa l’esecutorietà del decreto, a differenza di quello che avviene negli altri casi che, ovviamente, costituiscono la stragrande maggioranza percentuale.
A ben vedere, però, in certe tipologie di esecutorietà per legge, il controllo del Giudicante è già stato in realtà esperito; basti pensare a tutti i casi in cui si tratti di crediti derivanti da rapporto di locazione, nel quale il Giudice ha già avuto modo di valutare, alla luce della documentazione prodotta con l’atto di citazione per convalida di sfratto e delle successive dichiarazioni rese in udienza del creditore, la debenza delle somme richieste.
G.D.
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